DIRITTO PATRIMONIALE
DIRITTO PATRIMONIALE
IL DIRITTO PATRIMONIALE da diritto di pubblicazione, riproduzione, esecuzione, eccetera, cioè di sfruttamento dell’opera, che possono essere ceduti ad altri, e durano per tutta la vita dell’autore e per altri 70 anni dopo la sua morte. Scaduto questo periodo l’opera diventa di dominio pubblico.
Nel caso che l’autore sia un DIPENDENTE e la creazione sia avvenuta nell’arco della sua attività lavorativa, i diritti APPARTENGONO AL DATORE DI LAVORO, mentre all’Autore appartiene il diritto esclusivo di essere riconosciuto tale, indipendentemente da chi utilizza l’opera.
Per la legge italiana un modello industriale, ad esempio un gioiello, una ceramica, una lampada, possono godere di una doppia protezione, ovvero della registrazione come modello di Design oppure del riconoscimento come Copyright. In generale, la legge italiana consente una doppia protezione sia come design sia come copyright a tutte le “opere del disegno industriale che presentano carattere creativo e valore artistico”. Dunque sarà possibile proteggere alcuni oggetti attraverso entrambi gli strumenti, ottenendo dal copyright il vantaggio di una protezione universale (estesa immediatamente in tutti i paesi), nonché un riconoscimento del valore artistico della propria opera, mentre dal design una protezione più ampia, in grado di coprire anche oggetti, che pur diversi nei dettagli, forniscano un’impressione generale equivalente a quella del modello protetto.